Cani contesi: “L’ho trovato… E me lo tengo!”

cane conteso

C’è poca consapevolezza circa lo smisurato numero di smarrimenti, furti e ritrovamenti di animali vaganti, che non sono necessariamente abbandonati: spesso hanno una famiglia che li sta cercando disperatamente.

Ormai da molti anni, ogni cane presente sul territorio italiano deve essere iscritto all’Anagrafe canina mediante un microchip. Questo minuscolo circuito integrato, che dal 2004 ha sostituito il metodo del tatuaggio, ha la forma di una piccola capsula, viene applicato dal veterinario al cane nel tessuto sottocutaneo – solitamente alla base del collo – e contiene un numero identificativo univoco, composto da 15 cifre (così come per il vecchio tatuaggio).

Si tratta di uno strumento di fondamentale importanza, poiché funge da deterrente contro furti, rapimenti, abbandoni ed è, fuori dubbio, utile in caso di smarrimento di fido. In particolare, il microchip può fare la differenza laddove dovessimo trovarci a contendere la proprietà del nostro amico a quattro zampe con chi ce lo ha sottratto … ipotesi tutt’altro che infrequente!

Pur partendo dal presupposto che, nonostante i notevoli passi avanti fatti dal nostro legislatore, che è arrivato a riconoscere il cane come animale senziente, ai fini della legge penale i nostri amici a quattro zampe vengono ancora considerati cose (mobili) e non persone. Porto alla Vostra attenzione due interessanti sentenze della Corte di Cassazione, così da farvi toccare con mano l’importanza di iscrivere il proprio animale all’Anagrafe canina.

Con la prima sentenza, i Giudici della Cassazione hanno assolto con formula piena un uomo che, nei gradi di giudizio precedenti, si era visto condannare al pagamento di una multa piuttosto sostanziosa per aver commesso il reato di appropriazione indebita di un cane smarrito. La Suprema Corte ha riconosciuto in capo a costui la totale buona fede con la quale l’uomo aveva accolto il cagnolino, risultato altresì privo di qualsivoglia segno di riconoscimento (microchip, tatuaggio, targhetta, etc.), poi dato ad un suo conoscente amante degli animali, affinché se ne prendesse amorevolmente cura ed il quale ultimo, oltretutto, in ossequio alla normativa vigente, provvedeva a far applicare il microchip al piccolo trovatello.
Ebbene, nel caso di specie, nessuna violazione di proprietà è stata addebitata a questo signore (Cass. pen., sez. II, 11700/2012).

Con la seconda sentenza, ancora, la Corte di Cassazione conferma il già consolidato orientamento dei giudici di merito, asserendo che “non rientra nel reato di appropriazione indebita il ritrovamento per strada di un cane di cui si rinviene successivamente il proprietario”. Ma attenzione! Le norme del Codice Penale debbono essere coordinate con le norme del Codice Civile, pertanto, l’acquisizione del possesso di un cane che si sia smarrito e l’esercizio sullo stesso di potere dispositivo con la volontà di sostituirsi al padrone, può essere fatta rientrare fra le ipotesi di caso fortuito se l’animale non sia stato reclamato entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove il cane e chi se ne è impossessato, si trovano.

Alla luce di queste considerazioni, non è inutile ripetere, prima di tutto per la sicurezza dei nostri animali e, poi, per evitare spiacevoli sanzioni e “inconvenienti” di diritto, che il microchip è indispensabile.

Diventa allora molto importante denunciare il ritrovamento di un animale agli organi preposti (canile civico, Asl servizio veterinario di zona, Polizia Municipale, etc.), senza prendere nessuna iniziativa personale che possa causare il suo definitivo allontanamento dalla sua famiglia.

Se smarrite, ritrovate o subite il furto del vostro animale domestico andate a presentare immediatamente una denuncia, in forma scritta, alle Autorità territorialmente competenti.

Dott.sa Valentina Casacalenda
consiglilegali@vanitypets.it