Animali feriti o abbandonati: cosa fare. Il prontuario dell’Oipa

L’Oipa in vista dell’estate ribadisce i comportamenti da adottare qualora ci si imbatta insituazioni che vedono coivolti animali feriti, spaventati, abbandonati o in pericolo. Un vademecum da leggere per essere sicuri di comportarsi nella maniera corretta per salvaguardare, innanzitutto, la propria incolumità, fornendo poi un giusto intervento per permettere alle forze dell’ordine di agire prontamente.

Se trovate un cane o un gatto ferito
Bisogna avvicinarlo sempre, se le condizioni lo permettono, con grande cautela e calma. In mancanza di un numero di pronto soccorso specifico e pubblico per animali feriti, ce ne dovrebbe essere uno per ogni canile pubblico, è necessario rivolgersi al Servizio Veterinario dell’ASL di competenza territoriale se l’animale non è di proprietà (in questo caso l’affidatario dovrà rivolgersi al suo medico veterinario). I Servizi Veterinari delle ASL devono avere reperibilità anche notturna e festiva e sono obbligati a intervenire per il ritiro dell’animale non di proprietà. Il mancato intervento è denunciabile perché si tratta di un pubblico servizio.

Il numero 118 fornisce assistenza indiretta per cani o gatti feriti solamente in alcune regioni / province / comuni.
Se invece ad essere trovato in difficoltà è un animale selvatico, ricordatevi che sono le Province che devono avere in proprio un Centro o avvalersi dell’attività di terzi, per il recupero di questi animali. Quindi, nel caso in cui si trovi un animale selvatico in difficoltà, bisogna contattare la Polizia Provinciale competente per territorio, oppure il Corpo Forestale dello Stato al numero unico nazionale 1515, che vi metterà in contatto con la stazione del Corpo Forestale più vicina al luogo di ritrovamento.

Se si vede abbandonare un animale
L’abbandono di animali è un reato. Chi abbandona un animale commette un reato e in base alla Legge 189/2004 che ha riformato l’articolo 727, prima parte, del Codice Penale, può essere punito con l’arresto fino a un anno o con un’ammenda sino a 10.000 euro.  Se assistete a un caso di abbandono fate sentire la vostra voce, e denunciate alle autorità giudiziarie (Carabinieri / Polizia di Stato / Corpo Forestale dello Stato / Polizie Locali) i colpevoli. Qualora non siano noti, raccogliete tutti gli elementi necessari ad individuare i responsabili dell’abbandono (numero di targa, ecc.).

Se si vede un animale maltrattato
Raccogliete il più possibile prove (comprese foto, video, documenti, testimonianze, ecc.) per comprovare il maltrattamento e denunciarlo in forma scritta presso una Forza di Polizia (Corpo Forestale dello Stato 1515, Carabinieri 112, Polizia di Stato 113, Guardia di Finanza 117, Polizie locali (Municipali-Provinciali) chiamando il centralino di Comune o Provincia) ai sensi di uno o più articoli del Codice Penale come introdotti dalla Legge 189/2004. Per porre fine al maltrattamento, se in corso e prosegue, chiedere l’intervento urgente anche solo telefonicamente (che dovrebbe essere accompagnato da un atto da parte delle Forze di Polizia intervenute di sequestro penale dell’animale ai sensi del Codice di Procedura Penale).

Se si trova un cane vagante (non ferito)
È necessario avvicinarlo con estrema prudenza e calma per non spaventarlo, mai in maniera troppo diretta e rapida, e controllare se è provvisto di medaglietta e/o tatuaggio sulla coscia destra o nell’orecchio destro (potrebbe avere anche solo il microchip ma questo si può capire solo con un lettore apposito).

In assenza di medaglietta recante un numero di telefono o di altra informazione per risalire al proprietario, ai sensi delle leggi regionali che hanno recepito la Legge quadro nazionale n. 281/1991 sulla Tutela degli Animali d’affezione e la Prevenzione del randagismo, è obbligatorio denunciarne il ritrovamento presso una forza di Polizia oppure al Servizio Veterinario dell’ASL.

La denuncia certificherà peraltro la condizione di cane vagante ritrovato e servirà a perseguire il responsabile dell’eventuale abbandono. Il cane sarà consegnato, unitamente al verbale della Pubblica Autorità, alla struttura di accoglienza – pubblica o privata convenzionata – competente per territorio ovvero al canile municipale o al canile convenzionato con il Comune sul cui territorio è stato ritrovato il cane.

Potrà in seguito essere la struttura a predisporre un affidamento provvisorio (in attesa delle indagini sul ritrovamento frutto di un abbandono o uno smarrimento) ovvero, dopo i tempi stabiliti dalla Legge, un futuro affidamento definitivo. Se il cane si trova su una sede stradale o nei pressi e può essere un pericolo per sé e per gli altri chiamate immediatamente, per evitare un possibile incidente automobilistico, la Polizia Stradale presso la Polizia di Stato (113) o, per le strade urbane, la Polizia Locale presso il centralino del Comune o della Provincia.

Se si trova un animale domestico o selvatico in difficoltà in sitauzioni particolari (tetti, alberi, cunicoli)
Chiamate i Vigili del Fuoco al numero nazionale 115. Se l’animale selvatico è in mare chiamare la Guardia Costiera-Capitaneria di Porto al numero nazionale 1530 che per cetacei e tartarughe è in collegamento con strutture di ricovero e cura. Se l’animale selvatico è considerato pericoloso, oltre a un forza di Polizia si deve chiamare il Servizio Veterinario ASL.

Se si trova un gatto vagante (non ferito)
L’iter da seguire è analogo a quello del ritrovamento del cane vagante (non ferito), ma è necessario appurare con la massima attenzione che il gatto sia stato effettivamente smarrito o abbandonato e non sia membro di una colonia felina o semplicemente un girovago a passeggio.
Attenzione: a differenza del cane, il gatto non ha obbligo di iscrizione all’anagrafe e quindi non deve avere un contrassegno di riconoscimento. Solo i gatti che hanno il “Passaporto europeo per animali domestici” devono avere obbligatoriamente un microchip.

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