Quando i bisognini di Fido finiscono davanti al Giudice

Da una famosa canzone, alla realtà: “Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì papà, non ne posso proprio più, io la faccio qui!”. Non sto parlando di vostro figlio, ma del vostro amico a 4 zampe.

Sarà capitato anche a voi, magari mentre vi siete distratti per scambiare due chiacchiere con un amico incontrato per strada, oppure per guardare una vetrina, che il vostro cane ne abbia approfittato per fare pipì. Vogliamo forse rimproverarlo perché non era il luogo adatto per farla, o perché non ci ha avvisati?! Bhé, chi ha un cane sa che se tante volte avvisa quando gli scappa la pipì – per chiedere di essere portato fuori – altrettante invece – se già vi trovate all’aperto – si sente libero di fare i propri bisogni senza porsi il problema se può farla sul portone vicino al quale vi siete fermati, o sulla statua lì a due passi da voi, oppure sulla fiammante Harley Davidson posteggiata lì vicino. Lui la fa proprio lì.

Ebbene, sappiamo che i padroni dei cani hanno l’obbligo, giuridico e sociale, di raccogliere le feci del proprio cane, pena una sanzione amministrativa. Ma quando il cane fa pipì in un luogo “non consono”, cosa possiamo/dobbiamo fare? Possiamo incorrere in sanzioni anche in questo caso?

In primis, bisogna distinguere la tipologia di bene scelto dal nostro amico per fare i propri bisogni. Se vittima dell’incontinenza di fido è un bene pubblico (opera d’arte, monumento, fontana, aiuola, edificio, cartello stradale, o quant’altro faccia parte del patrimonio della pubblica amministrazione), dovremo fare i conti con i regolamenti presenti nei singoli comuni, che possono prevedere sanzioni amministrative più o meno salate. In questo caso converrà rivolgersi ad un avvocato che valuterà la sussistenza di vizi formali relativi al verbale redatto dal pubblico ufficiale, oppure la sussistenza di presupposti di illegittimità della sanzione stessa, dai quali potrebbero conseguire la nullità e/o l’annullabilità del verbale e della relativa sanzione.

Diversamente, se il posto scelto dal nostro amico è un bene privato (una moto, il cerchione di una macchina, il portone di un edificio, il cancello di un’abitazione, la vetrina di un negozio), a buon diritto, il proprietario potrebbe lamentarsi e ci potremmo trovare di fronte anche a richieste risarcitorie. Non sono mancati infatti, in giurisprudenza, pronunce a seguito di richieste di risarcimento avanzate da vittime, vuoi per danneggiamento, vuoi per deturpazione, vuoi per imbrattamento, vuoi per produzione di odori nauseabondi, perché per i danni provocati dai nostri amici a 4 zampe rispondiamo noi!

In queste situazioni, è il Giudice adito a valutare il singolo caso sottoposto alla sua attenzione, verificando se sussiste dolo del proprietario che appositamente e reiteratamente lascia urinare il proprio cane su beni altrui, se sussiste la buona fede stante la singolarità dell’evento lamentato da controparte, se si ravvisa colpa del padrone che passeggia con il proprio cane incurante di ciò che l’animale fa ed in particolare, accertandosi se c’è un effettivo danno come lamentato da controparte.
Ogni caso è a sè, perchè si possono verificare situazioni differenti ma, in ogni circostanza, il Giudice non potrà che valutare positivamente il comportamento del padrone che, accortosi dell’accaduto, si adoperi per ripulire.

Dott.sa Federica Fumagalli
consiglilegali@vanitypets.it